Statuto di fondazione di partecipazione Ets (modello personalizzabile)

a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

DOC | ID 245339 | pub. 16/03/2022 | 90 B
Le fondazioni di partecipazione si costituiscono con la stessa procedura delle fondazioni tradizionali.
La fondazione tradizionale è originata da un solo fondatore che dona in una volta sola l’intero patrimonio della stessa.
Nella fondazione di partecipazione, invece, si hanno più fondatori (enti pubblici e organizzazioni private, for profit e non profit), che partecipano all’atto di fondazione con modalità di intervento stabilite dall’atto costitutivo.
Inoltre, la sua struttura è aperta, cioè possono essere ammessi nuovi soci, sempre nel rispetto dei vincoli statutari e previa condivisione delle finalità non lucrative e di pubblica utilità della fondazione.
L’atto costitutivo, pertanto, è un contratto che può riceve l’adesione di altri soggetti oltre a quelli fondatori.
In base all’articolo 4, comma 1, del Cts, le fondazioni sono Ets costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Esse sono vincolate ad esercitare una delle attività di interesse generale elencate nell’art.5, comma 1 del CTS.
Le fondazioni si possono iscrivere nella categoria “altri enti del terzo settore” del RUNTS.
Attenzione però: ai sensi dell’art.4 comma 1 del Cts le fondazioni di origine bancaria non possono essere Enti del Terzo Settore.

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