I dati relativi agli acquisti fuori campo Iva, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso acquistati da soggetti esteri, non vanno comunicati con l'esterometro, non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.
Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, precisano le Entrate, costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore a 5.000 euro, comprensivo dell'eventuale imposta.
Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta ad interpello n. 579 del 30 novembre 2022.
E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.
È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, del Dlgs n. 36/2021 che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale.
La formula che proponiamo è una lettera di incarico sportivo con rapporto di collaborazione coordinate e continuativa (ex articolo 25, del Dlgs n. 36/2021).
Come previsto con il comma 6 dell’art. 25, del Dlgs n. 36/2021 così come sostituito dall’art. 1, comma 17, punto 2), lett. d) del D. Lgs. n. 120/2023, i dipendenti pubblici possono prestare la loro attività nell’ambito del dilettantismo sportivo in qualità di volontari e, come tali, ad essi si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 29 del Dlgs n. 36/2021.
Qualora, invece, l’attività di detti soggetti rientri nell’ambito del lavoro sportivo (atleti, tecnici, direttori sportivi, tesserati, ecc.) e preveda il versamento di un corrispettivo, previa autorizzazione dell’Amministrazione da cui dipendono, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, commi 2, 8-bis 8-ter e 36, comma 6 Dlgs n. 36/2021.
E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, del Dlgs n. 36/2021 che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale.
La formula che proponiamo è una lettera di incarico sportivo con rapporto di collaborazione coordinate e continuativa (ex articolo 25, del Dlgs n. 36/2021).
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