Con Sentenza n. 149/2 del 22 febbraio 2023 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana si è espressa in tema di agevolazione IRES per i redditi prodotti dalle ASL.
Dopo una attenta disamina della normativa di settore, della circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2022 e della sentenza della Corte di Cassazione del 10 maggio 2019 n. 12500, la Corte ha statuito che è l'intero reddito Ires prodotto dalle Asl, e non solo quello derivante dagli immobili dedicati all’attività di ricovero in senso stretto, a fruire della riduzione dell'aliquota Ires al 50%.
L'agevolazione, che originariamente era destinata solo ai presidi ospedalieri, spiegano i giudici toscani, deve oggi essere riconosciuta alle Aziende Sanitarie Locali che li hanno sostituiti, in virtù della riforma sanitaria attuata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES. Ver. 2025
Il software di AteneoWeb, versione 2025, apprezzato da moltissime cooperative e professionisti, determina l'IRES dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente con il metodo dell’imputazione di eventuali ristorni a conto economico.
Gestisce anche la deduzione ACE e l'utilizzo di eventuali perdite pregresse riportabili. Il calcolo dell’Ires dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente è molto complesso e articolato e richiede i giusti strumenti per affrontarlo senza problemi o perdite di tempo.
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato gennaio 2025.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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