Mercoledì 12 gennaio 2022

Ammortamento in 50 anni per marchi e avviamenti rivalutati

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L’art. 1, cc. 622-624 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato (retroattivamente) il regime fiscale della rivalutazione di marchi e avviamento, prevedendo l’innalzamento a 50 anni del periodo nel quale ammortizzare il maggior valore iscritto.

In alternativa, si può rinunciare agli effetti della rivalutazione già effettuata, richiedendo il rimborso dell’imposta sostitutiva versata, oppure integrare il pagamento versando una maggiore imposta sostitutiva dal 9% al 13% e continuare a beneficiare dei 18 anni di ammortamento.

La norma ha carattere fiscale e pertanto, per le società di capitali, andrà coordinata con i principi contabili, anche ai fini della fiscalità differita.


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    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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