Nella Circolare n. 18/E del 25 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce tutti i dettagli in merito all'applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2021.
Gli ISA in vigore per il 2021, spiegano le Entrate, sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato, e tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19 , rappresentando, quindi, la naturale prosecuzione del percorso intrapreso lo scorso anno.
L'attività di revisione, in particolare, oltre ad individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA tenuto conto delle ricadute economiche negative dovute all’emergenza sanitaria, definisce le nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi.
Dopo parte generale introduttiva la Circolare affronta le tematiche più rilevanti in merito all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021, passando dagli interventi straordinari per tenere conto degli effetti del Covid all’adempimento dichiarativo, per terminare con il regime premiale Isa.
Per gli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2021, precisano le Entrate, sono state introdotte nuove cause di esclusione connesse agli effetti economici negativi della pandemia.
Di conseguenza, con due decreti ministeriali, è stato previsto che l'esclusione riguardi i contribuenti che:
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La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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