Con Provvedimento del 27 novembre scorso il Direttore dall'Agenzia Entrate ha esteso l'utilizzo del modello F24 al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e al versamento dell’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.
Ed ecco pronti i codici tributo, appositamente istituiti con la Risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 ed operativi a partire dal 7 dicembre 2020, utili per il versamento tramite modello F24 delle suddette somme.
Alcuni sono nuovi:
1560, “ATTI PUBBLICI - Imposta di registro”
1561, “ATTI PUBBLICI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”
1562, “ATTI PUBBLICI - Imposta di bollo”
1563, “ATTI PUBBLICI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento”
1564, “ATTI PUBBLICI - Interessi”
1565, “ATTI PUBBLICI - Imposta ipotecaria”
1566, “ATTI PUBBLICI - Imposta catastale”
1567, “ATTI PUBBLICI - Tassa ipotecaria”
1568, “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”
1569, “Imposta sulle donazioni”
1570, “Sanzione imposta sulle donazioni – Ravvedimento”.
Altri, invece, sono stati ridenominati:
A196, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”
A197, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI - Sanzione Imposta di registro – Imposta sulle donazioni - somme liquidate dall’ufficio”
A146, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”
A148, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”
A152, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Interessi – somme liquidate dall’ufficio”
A140, “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”
A141, “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI - Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio”
A142, “ATTI PUBBLICI - SUCCESSIONI – Tassa ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”
A149, “ATTI PUBBLICI - ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali - somme liquidate dall’ufficio”
A151, “ATTI PUBBLICI - ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - somme liquidate dall’ufficio”
A198, “Imposta sulle donazioni - somme liquidate dall’ufficio”.
Nella Risoluzione viene infine precisato che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
Come eccepire l'invalidità delle notifiche degli atti presupposti agli avvisi di intimazione
Il pacchetto contiene due bozze di ricorso avverso l’avviso di intimazione (ovvero ingiunzione fiscale). Una riguarda l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, l'altra quella di notifica per presunta irreperibilità assoluta.
A sostegno delle tesi difensive sono citati numerosi e recenti apporti della giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
Difatti, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente le procedure di notifica sono quelle delineate dall’art. 60, comma 1 lettera e) del Dpr 600/73.
Tale condizione, di fatto, deve essere accertata dal messo notificatore attraverso ricerche illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’ingiunzione fiscale.
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