Nella Risposta n. 461 del 21 settembre 2022 l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alle agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su due unità immobiliari adiacenti, site nello stesso condominio ed in comproprietà tra coniugi che intendono effettuare tali interventi per consentire alla figlia, affetta da disabilità motoria con invalidità certificata al 100%, di accedere ai locali autonomamente con una carrozzina elettrica.
L'Agenzia precisa che, se gli interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettano le caratteristiche tecniche previste dal Decreto del ministero dei Lavori pubblici n. 236/1989 e, quindi, possono essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione Irpef del 75% prevista dal decreto Rilancio in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La stessa detrazione, precisano le Entrate, può essere applicata anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, come quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
Relativamente, invece, altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire invece della detrazione del 50% delle spese sostenute (articolo 16-bis del TUIR).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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