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Mercoledì 16 marzo 2022

Bonus edilizi: i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi a detrazioni e sconti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'articolo 121 del DL n. 34/2020 (DL Rilancio) prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi in ambito edile possano optare, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:

  • sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con possibilità di ulteriore cessione dello stesso credito;
  • tramite la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

In considerazione del recente intervento normativo che ha modificato e differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24, con la Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito una 14 codici tributo da esporre, in sede di compilazione del modello 24, nella sezione "Erario".

Clicca qui per leggere la Risoluzione delle Entrate.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Il superbonus del 110% delle spese di efficientamento energetico e antisismiche previsto dall’articolo 119 del D.L. 34/2020 è senza dubbio uno degli interventi anti-COVID che hanno riscosso più apprezzamenti. Al fine di limitare al minimo gli abusi il legislatore ha previsto che, ai fini della cessione del credito ai fornitori con sconto sul corrispettivo o ad altri soggetti fra cui le banche, l’esercizio dell’opzione sia effettuata con modalità telematica e munita del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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