L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 27 del 7 settembre con la quale fornisce chiarimenti in merito novità e modifiche introdotte dal Decreto "Cessioni" (Dl 16 febbraio 2023,n.11) alla disciplina dello sconto in fattura, della cessione dei crediti d’imposta, in particolare all'art. 121 del Decreto Rilancio, e ad altre disposizioni su bonus edilizi.
Le modifiche sono state introdotte con lo scopo di ridefinire l’ambito applicativo della suddetta disciplina e delineare un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta. Sono state inoltre previste particolari fattispecie di remissione in bonis.
Il Decreto Cessioni, nel modificare la disciplina della cessione del credito d’imposta relativa ai bonus edilizi, prevede per il titolare della detrazione d’imposta, a partire dal 17 febbraio 2023, un generale divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, quindi, salvo deroghe tassative, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.
Quali sono le deroghe al divieto di esercizio dell’opzione
La prima deroga prevista dal Decreto Cessioni riguarda le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si potrà poi continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (Superbonus), per i quali, alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
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La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)
La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 fino al termine ultimo del 30 aprile 2025.
Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2025.
L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.
Credito imposta ricerca e sviluppo 2024
Software, in MS Excel, per determinare in modo agevole la misura del credito d’imposta relativo alle spese in "Ricerca e Sviluppo" sostenute nell’anno 2024.
Note tecniche:
Questa versione è sviluppata in MSExcel (XLS) ed è utilizzabile in "scrittura" fino ad un anno dalla data di acquisto ed in sola "lettura" superato l’anno di acquisto. Le Istruzioni sono disponibili nella sezione "Documenti aggregati" qui in calce.
Sarà a breve aggiornata anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
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