Il Decreto Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all'attività svolta, con lo scopo di garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell'eccezionale innalzamento del prezzo dell'energia.
Il credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13 del 21 marzo, oltre a fornire alle imprese interessate ed in possesso dei necessari requisiti le istruzioni per poter usufruire dell'agevolazione, istituisce il codice tributo "6960" da inserire nel modello F24 nella "sezione erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" oppure, nei casi in cui l'esercente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Leggi la Risoluzione.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
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FLAT TAX FORFETTARI 2025, test di convenienza (versione Excel)
Programma in Excel che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
In particolare:
- 5% per le start up;
- 15% per gli altri soggetti
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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