Martedì 23 gennaio 2024

Bonus pubblicità 2023: presentazione dichiarazioni entro il 9 febbraio 2024

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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A decorrere dal 2023 il credito d’imposta su investimenti pubblicitari incrementali (cd. ‘Bonus pubblicità‘) viene concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. E’ richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno prenotato l’accesso al credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari realizzati nel 2023, per beneficiare dell’agevolazione devono ora inviare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 la dichiarazione sostitutiva relativa al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2023.

La dichiarazione sostitutiva relativa al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, con le seguenti modalità alternative:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
  • tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, c.3, D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

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    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.

    a cura di: Dott. Paolo Lacchini

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