L'Art. 5 del collegato fiscale alle legge di bilancio 2022 (Decreto Legge n. 146/2021), che reca misure urgenti in materia fiscale, interviene anche sul Bonus teatri e spettacoli, andando a limitare le modalità di fruizione del beneficio introdotto dal Decreto "Sostegni".
Ricordiamo che il bonus, pari al 90% della spesa sostenuta nel 2020, è stato introdotto in favore delle imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, che nel 2020 hanno registrato un calo del fatturato del 20% rispetto al 2019.
Al fine di consentire la verifica del rispetto del limite complessivo di spesa, fissato in 10 milioni di euro, il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e non più, come previsto dall'art. 36-bis, comma 5 del DL 41/2021, anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa.
La comunicazione delle spese sostenute e necessaria per godere del credito d’imposta dovrà essere inviata entro il 15 novembre 2021 e l'Agenzia Entrate, solo dopo aver ricevuto dai contribuenti interessati le comunicazioni delle spese ammissibili con indicazione del credito teorico, determinerà la percentuale del bonus effettivamente fruibile, che renderà nota con apposito provvedimento da emanare entro il 25 novembre 2021.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione.
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