Con Provvedimento del 16 novembre l'Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità con le quali il Ministero della salute dovrà comunicare alla stessa Agenzia i dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per gli acquisti di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.
Parliamo dei rimborsi relativi al c.d. "Bonus vista", il contributo istituito dalla Legge di Bilancio 2021 in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, spettante ai soggetti membri di nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro.
L'Art. 6 del Decreto MEF-Ministero ella Salute del 21 ottobre 2022, con il quale sono stati definiti modalità e termini di concessione ed erogazione del contributo, ha stabilito che, per l’acquisto dei suddetti beni effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio, in attesa della messa a punto della piattaforma web per la gestione dei voucher, l’agevolazione si potesse erogare tramite il rimborso diretto di 50 euro sulla spesa sostenuta. Il comma 7 del citato articolo 6 del decreto interministeriale ha previsto che i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti dovessero essere comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Relativamente a questo, come stabilito dal provvedimento del 16 novembre, il Ministero della Salute dovrà comunicare all'Agenzia Entrate, entro il 16 marzo 2024, i dati dei rimborsi effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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