Con la risposta all'interpello n. 171 del 9 giugno 2020 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti circa il regime di imponibilità delle borse di studio, riferendosi al caso particolare di una contribuente residente in Svizzera che ha ricevuto una borsa di studio della durata di 18 mesi erogata dal Fondo nazionale svizzero e percepita dal 2019 per attività di ricerca, e che si è trasferita, dall'ottobre dello stesso anno, nel nostro Paese.
L'Istante afferma di aver ricevuto una prima tranche della borsa di studio nel corso del 2019 mentre, la seconda tranche, la riceverà nel corso del 2020. Chiede quindi se quest'ultima tranche debba essere tassata in Italia.
L'Agenzia Entrate, nella risposta all'interpello, chiarisce che, ai sensi dell'art. 20 della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, la borsa di studio percepita da un residente in uno Stato contraente (Svizzera) per soggiornare nell'altro Stato (Italia) non è assoggettata a tassazione in questo altro Stato (Italia) se erogata da un Ente non appartenente a quest'ultimo, ma solo nell'ipotesi in cui il trasferimento in Italia sia avvenuto al fine "di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale".
Dunque, qualora la contribuente abbia trasferito la propria residenza in Italia al solo scopo di svolgere l'attività di ricerca connessa alla borsa di studio percepita, il compenso che riceverà nell'anno di imposta 2020, come soggetto residente in Italia, non sarà qui assoggettato a tassazione; in caso contrario, la borsa di studio in argomento sarà imponibile in Italia sulla base della regola generale (art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi