Mercoledì 28 giugno 2023

Cessione agevolata beni ai soci: ridenominati i codici tributo per le imposte sostitutive

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Risoluzione n. 30 del 22 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13 settembre 2016, per il versamento tramite modello F24 delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105, della Legge n. 197/2022, che ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di determinati beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Parliamo dei codici tributo "1836" e "1837", così ridenominati:

  • “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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