Con la recente sentenza n. 889/1 del 27 ottobre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche si è espressa in tema di di prestazioni mediche di chirurgia estetica, richiamando un consolidato principio della Corte di Cassazione, ha ribadito che l'onere di provare l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 comporta, che il medico, al momento del pagamento della prestazione, richieda al paziente il consenso all’utilizzo della documentazione medica al fine di dimostrare la spettanza dell’esenzione.
L’onere documentale, hanno infatti chiarito giudici della CGT toscana, non può essere assolto in fase contenziosa mediante ordine di esibizione, in quanto, in questo modo, si comprometterebbero le esigenze di riservatezza dei pazienti a vantaggio di un interesse economico che il contribuente poteva e doveva tutelare, con il consenso dei pazienti, in modo autonomo al tempo della fatturazione.
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Check-list imposta sul valore aggiunto e Terzo settore
Conto alla rovescia gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati. Dal 1° gennaio 2025 dovranno aprire la partita Iva.
L’attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
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