Con un'informativa del 31 agosto 2020 destinata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il Consiglio Nazionale ricorda che l'art. 37 del DL Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020) prevede la sospensione del professionista che non comunica all'Ordine di appartenenza il proprio "domicilio digitale". L'obbligo di comunicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è stato stabilito dall'art. 16 del decreto-legge 185/2008.
Gli Ordini territoriali dei commercialisti dovranno quindi formulare, nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato l'indirizzo PEC, apposita diffida ad adempiere all'obbligo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, informando che in caso di mancata ottemperanza il Consiglio dell'Ordine provvederà alla segnalazione dell'inadempimento al Consiglio di Disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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