Con il P.O. 47/2020 l'ufficio Pronto Ordini del CNDCEC risponde ad un quesito posto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria in cui si chiede se un iscritto che sceglie il patteggiamento in un procedimento penale che lo vede coinvolto, si trovi ad avere delle ripercussioni sulla professione e costringa il Consiglio di Disciplina ad agire nei suoi confronti.
In sintesi, nella risposta fornita, viene precisato che il Consiglio di Disciplina, venuto a conoscenza della sentenza penale di patteggiamento a carico di un iscritto, deve necessariamente disporre l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del professionista ed effettuare in tale sede una autonoma valutazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, indicando specificamente le norme di legge o del Codice Deontologico della professione che si assumano violate dall'incolpato.
Inoltre, ai sensi dell'art. 50, del D.Lgs. n. 139/05, al comma 6, "Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria".
Il Collegio di Disciplina, dunque, dovrà valutare disciplinarmente la condotta dell'iscritto anche qualora la sentenza penale di patteggiamento riguardi fatti commessi dal professionista al di fuori dell'esercizio professionale, laddove questi ultimi compromettano la reputazione professionale e/o l'immagine della categoria.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
Difatti, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente le procedure di notifica sono quelle delineate dall’art. 60, comma 1 lettera e) del Dpr 600/73.
Tale condizione, di fatto, deve essere accertata dal messo notificatore attraverso ricerche illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’ingiunzione fiscale.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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