L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 9/E, con le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’Articolo 1, commi da 206 a 212, della Legge di bilancio 2023 nell’ambito della Tregua fiscale.
I chiarimenti, in particolare, riguardano la procedura conciliativa “fuori udienza” che che permette di definire, con un abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni, le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.
A seguito delle modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023 la procedura conciliativa “fuori udienza” è applicabile alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo è prorogato al 30 settembre 2023.
Con riferimento alla pendenza della lite l'Agenzia Entrate ritiene sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte. Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, di conseguenza non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.
Nella Circolare viene inoltre precisato che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.
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