Lunedì 14 ottobre 2024

Concordato preventivo biennale: chiarimenti sul versamento della maggiorazione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti in tema di Concordato preventivo biennale, sia per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che per quelli che aderiscono al Regime forfetario.

Tra i chiarimenti forniti l'Agenzia precisa che, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta concordataria, è comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione prevista dall'articolo 20, comma 2, del Decreto CPB (Dl n. 13/2024).

Più in dettaglio le Entrate ricordano che il citato comma 2, prevede che “per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17”.

Dunque, considerato il tenore letterale della richiamata previsione, in base alla quale la maggiorazione è dovuta sulla “differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16”, si conferma che nel caso prospettato il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione come sopra determinata.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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