Martedì 20 luglio 2021

Credito d'imposta sanificazione: pronto il modello per la comunicazione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Con il Provvedimento del 15 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

I beneficiari del credito d'imposta, utilizzando il modello di "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione" allegato al provvedimento, potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

La suddetta comunicazione dovrà essere inviata, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

  • il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia entrate;
  • i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. 

Entro 5 giorni dalla presentazione della Comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto (con l'indicazione delle relative motivazioni), che sarà a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Maggiori informazioni nel Provvedimento.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Guida al regime forfettario 2025

    Guida al regime forfettario 2025

    Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.

    Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
    La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

    Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS