Ricordiamo che il prossimo 20 novembre scade il termine per la presentazione delle domande per accedere al credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel 2019 riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.
Le istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente per via telematica, tramite la procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito imposta servizi digitali" del menù "Servizi on line", previa autenticazione via SPID, CNS o CIE.
Il Ministero ha recentemente aggiornato le FAQ sul tema, che sono disponibili a questa pagina.
Il Tax credit serizi digitali è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il credito d'imposta, per i seguenti servizi digitali:
E' alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite presentazione del modello F24 e con indicazione del codice tributo 6919, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
Questi soggetti dovranno indicare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Check-list imposta sul valore aggiunto e Terzo settore
Conto alla rovescia gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati. Dal 1° gennaio 2025 dovranno aprire la partita Iva.
L’attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
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Guida dell'Agenzia delle Entrate sui servizi dell'Agenzia Entrate-riscossione. Aggiornata a luglio 2024.
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