Con la Circolare n. 25/E dell'11 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti, inviati da associazioni di categoria, in merito al credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese “energivore” e “non energivore” e al contributo straordinario contro il caro bollette.
Ricordiamo che l'Agenzia, con Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, aveva fornito i primi chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al I e al II trimestre 2022 per le imprese energivore e non energivore, previsti dai decreti legge "Sostegni-ter" e dai decreti "Energia" e "Ucraina" per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale.
Con Circolare n. 22/E del 23 giugno 2022, l'Agenzia ha invece fornito le risposte ai quesiti posti da operatori del settore in merito all’applicazione del contributo, a titolo di prelievo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas e di prodotti petroliferi, istituito per contrastare il rincaro delle bollette.
In una delle risposte fornite in merito ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica l'Agenzia Entrate precisa che rientrano nel beneficio anche le imprese iscritte nell’elenco per l’anno 2022 con la “sessione suppletiva”. Di conseguenza, il credito d’imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022, nella misura prevista per le "energivore".
Per il riconoscimento del beneficio, però, tali imprese devono risultare regolarmente e definitivamente inserite, per l'anno 2022, nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 delle imprese "energivore".
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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