Con Risposta n. 422 del 30 agosto l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in tema di definizione agevolata delle liti pendenti e precisa che, laddove il contribuente intenda "rigenerare" il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell'imposta indicata nell'atto di recupero e rinunciare alla lite con riferimento all'imposta medesima.
La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, potrà essere definita ai sensi dell'articolo 1, comma 191, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2023.
Dunque, una volta versata separatamente l'imposta dovuta, sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.
Il contribuente, qualora decida di "rigenerare" il credito IVA con le suddette modalità, potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Cloud): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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