Venerdì 3 febbraio 2023

Definizione avvisi bonari anche per le LIPE

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nella sua risposta 3-00140 rilasciata nel corso del Question time del 1° febbraio 2023, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha espressamente confermato l’applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023.

Il Ministro ha richiamato la circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 dell’Agenzia Entrate che specifica che, la definizione agevolata delle violazioni emerse dai controlli automatizzati (36-bis Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972), si applica, a prescindere dal periodo d’imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Non è necessario, intervenire con iniziative normative in quanto rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.


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    La Legge di Bilancio 2023 (L 197/2022, Art. 1, commi 155 e 156) ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato i c.d. “avvisi bonari”, ovverosia le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/1972, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3- bis del DLGS 462/1997 sia ancora in corso alla data del 01/01/2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio).
    Tali avvisi possono essere definiti con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive e sono dovute le sanzioni nella misura del 3%.
    Viene previsto che il pagamento rateale prosegua secondo le consuete modalità stabilite dall’articolo 3-bis del DLGS 462/1997.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Tali avvisi possono essere definiti con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive e sono dovute le sanzioni nella misura del 3%.
    Viene previsto che il pagamento rateale prosegua secondo le consuete modalità stabilite dall’articolo 3-bis del DLGS 462/1997.

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3

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