Istituito, con Risoluzione dell'Agenzia Entrate n. 61/E del 27 ottobre 2021, il codice tributo "6929" denominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta - articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021", per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta per l'acquisto di veicoli usati di categoria M1, introdotto dal Dl "Sostegni-bis" (articolo 73-quinquies).
Il contributo è destinato alle persone fisiche che acquistano un veicolo usato di categoria M1, riconosciuto dal venditore e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate.
Con stessa Risoluzione l'Agenzia ha inoltre ridenominato il codice tributo "6903", istituito con Risoluzione n. 82/2019 per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica e che consentirà la fruizione del bonus esteso, dall'ultimo Bilancio, ai veicoli di categoria N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica.
Il citato codice, è quindi ridenominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta - articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020".
I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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