Mercoledì 11 novembre 2020

Effetti dell'impugnazione parziale della sentenza

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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Con l'ordinanza n. 25075 del 09.11.2020 la Corte di Cassazione ribadisce il principio consolidato per cui, a norma dell'art. 329, comma 2, cod. proc. civ., l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate che hanno respinto domande del tutto autonome le une dalle altre (Cass., Sez. L, 27.9.2004, n. 19346, Rv. 577380-01).
In particolare, tale acquiescenza si verifica quando si desuma dall'atto, in modo inequivoco, la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'appello (elemento soggettivo) e le diverse parti siano del tutto autonome l'una dall'altra (elemento oggettivo) (Cass. Sez. 1, 7.1.2008, n. 33, Rv. 601561-01).

Con l'ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione afferma che a tali principi si è attenuta la C.T.R.: pacifica essendo la circostanza che il capo della sentenza della C.T.P relativo alla ritenuta violazione dell'art. 12, comma 5, della I. n. 212 del 2000 non fu oggetto di espresso gravame ad opera dell'Ufficio.

Osserva la Corte come tale questione (coinvolgente l'apprezzamento sull'esistenza di una verifica prolungata oltre il termine di legge, in mancanza di preventiva autorizzazione alla relativa proroga) è autonoma rispetto alla dedotta violazione dell'art. 6, comma 4, nonché degli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 (errata interpretazione sul significato concreto da attribuire all'espressione "caparra confirmatoria"), implicando la valutazione di profili di illegittimità diversi - nella sostanza - tra loro.

Sicché: 1) i capi della sentenza di primo grado che riguardano l'una e l'altra risultano effettivamente sorretti da distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali è idonea a reggere l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato; 2) l'impugnazione di tale decisione, limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 6, comma 4, e degli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, non è idonea a produrre effetti espansivi (cfr. l'art. 336 cod. proc. civ.) sulla questione concernente la violazione dell'art. 12, comma 5, cit. (e, tanto - ovviamente - indipendentemente dalla correttezza o meno di tale statuizione.
Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria viene quindi rigettato.

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