Mercoledì 3 maggio 2023

Erogazione illegale di energia elettrica: è cessione di beni ai fini Iva

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La Corte di giustizia europea, con la sentenza depositata il 27 aprile 2023 (causa C 677/2021), si è espressa in merito all'interpretazione degli articoli n. 2, paragrafo 1, lettera a) e n. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed ha chiarito che:

  • l’erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, anche se involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso che comporta il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale;
  • tale cessione da parte di un gestore di un sistema di distribuzione costituisce un’attività economica che, anche se esercitata da un ente di diritto pubblico che agisce in qualità di pubblica amministrazione, può essere considerata trascurabile (quindi non soggetta a Iva) solo se di portata minima, nello spazio e nel tempo e, di conseguenza, ha un impatto economico talmente lieve che le distorsioni della concorrenza che ne possono derivare sarebbero, se non nulle, quantomeno insignificanti.

Fonte: https://curia.europa.eu
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    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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