Lunedì 4 aprile 2022

Green Pass e mascherine: le nuove regole dal 1 aprile

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha sancito,  alla data del 31 marzo 2022,  la fine dello stato d’emergenza durato più di due anni.

Sono stabilite alcune nuove regole per l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di lavoro.

Dal 1° aprile non è più richiesto il green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:

  • consumo di cibo e bevande all’aperto;
  • attività sportive outdoor;
  • negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;
  • hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
  • trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram.

Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di  green pass base:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Abolito, dal 25 marzo 2022 , il green pass base per l’accesso ai negozi per i servizi alla personabanche e poste.

Dal 1° al 30 aprile 2022 il green passa rafforzato sarà necessario per l’accesso a:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Resta confermato l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare le mascherine di tipo FFP2 “in tutti i luoghi al chiuso”.

Sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:

  • l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
  • l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
  • gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • eventi e competizioni sportive.

Dal 25 marzo é possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base per il quale dal 1° maggio é eliminato l’obbligo.

L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per:

  • personale della scuola;
  • personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
  • polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
  • personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
  • il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.

Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale. Versione 2025

    AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale. Versione 2025

    Questa nuova versione di AUDIT-TOOLS, utile per la revisione dei bilanci 2024, raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e, in un unico “tool”, gli strumenti minimi necessari per l’impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che, da questa versione, per il sindaco e il collegio sindacale.

    Attraverso Excel, il software consente di gestire in locale la revisione seguendo una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere.
    Ogni carta di lavoro (già referenziata) potrà, a scelta dell’utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico.

    a cura di: Studio Dott. Antonio Cavaliere
  • Regolamento per la disciplina delle trasferte e rimborso spese viaggio sostenute dai dipendenti – Aggiornato 2025

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    La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)

    Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)

    La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 fino al termine ultimo del 30 aprile 2025.
    Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2025.
    L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
    Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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