Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha adottato con dpcm le linee guida relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal 15 ottobre.
Sono soggetti all'obbligo, oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all'interno degli uffici posta d'ufficio o privata.
Sono esclusi soltanto gli utenti.
Coloro che sono in attesa di rilascio del green pass potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. I soggetti, invece, che sono sprovvisti di green pass dovranno essere allontanati dal posto di lavoro.
Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l'assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.
Il datore di lavoro è il soggetto preposto al controllo del green pass, e può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.
Il controllo potrà avvenire:
Il datore di lavoro sarà libero di stabilire le modalità attuative.
Per le verifiche, sarà possibile usare l'applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università.
Prevista inoltre maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde. Ogni amministrazione dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un più ampio arco temporale.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Guida alla compilazione comunicazione integrativa Credito 'Zes unica Mezzogiorno'
Tutto pronto per la comunicazione integrativa legata al credito d’imposta Zes unica nel Mezzogiorno. L’istanza va inviata dal 18 novembre al 2 dicembre.
Una piccola guida commentata al modello di comunicazione integrativa dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella Zes unica.
L’aggiornamento, con provvedimento del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, si è reso necessario per permettere alle imprese di inserire anche gli investimenti aggiuntivi effettuati rispetto a quanto riportato nella comunicazione di prenotazione dei fondi.
Il concordato preventivo biennale: la richiesta di dati e l'analisi della proposta
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale è disciplinato dal D. Lgs. 13/2024 del 12 febbraio 2024; tuttavia, al fine di renderlo operativo, sono stati successivamente pubblicati ulteriori provvedimenti per definire le metodologie di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall’Agenzia Entrate e infine, il D.Lgs n. 108 del 5 agosto 2024 ha apportato significative modifiche riguardanti le cause di esclusione, la determinazione del redito, il calcolo degli acconti d’imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.
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