Dal prossimo 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova classificazione europea dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito (regolamento Ue n. 171 del 19/10/2017).
La nuova classificazione si caratterizza per le soglie molto più basse che in passato: per le PMI sarà sufficiente avere un arretrato di oltre 90 giorni nei confronti di una banca, superiore a 100 euro e all’1% dell’esposizione totale verso la banca stessa, per vedersi inserire nella lista dei “cattivi pagatori”.
L’impresa si considera in default quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l’escussione delle garanzie
2) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’esposizione rilevante
Dal 1° gennaio 2021 la soglia di rilevanza sarà superata quando saranno soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
Non saranno ammesse compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca e il default su una singola esposizione comporterà l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l’impresa possa essere classificata come PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 milione di euro, l’estensione può non essere automatica.
Le Associazioni di categoria hanno già unanimemente manifestato tutta la loro preoccupazione, invitando il legislatore a valutare un rinvio che tenga conto dell’attuale stato emergenziale.
Anche il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, nel corso di un forum dell’ANSA ha dichiarato sul tema che “Ci sono delle regole europee che bisogna correggere” sulle banche “per evitare che arrivi una nuova restrizione del credito per applicazione di regole pensate prima della pandemia, quando invece c’è tutto un incoraggiamento da parte della Bce, della Banca d’Italia e delle istituzioni della Repubblica per sostenere le imprese e le famiglie con prestiti anche garantiti“.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)
La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 fino al termine ultimo del 30 aprile 2025.
Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2025.
L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.
Credito imposta ricerca e sviluppo 2024
Software, in MS Excel, per determinare in modo agevole la misura del credito d’imposta relativo alle spese in "Ricerca e Sviluppo" sostenute nell’anno 2024.
Note tecniche:
Questa versione è sviluppata in MSExcel (XLS) ed è utilizzabile in "scrittura" fino ad un anno dalla data di acquisto ed in sola "lettura" superato l’anno di acquisto. Le Istruzioni sono disponibili nella sezione "Documenti aggregati" qui in calce.
Sarà a breve aggiornata anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi