Mercoledì 12 giugno 2024

Il versamento delle imposte anno 2024 (redditi 2023)

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il prossimo lunedì 1° luglio 2024 (la scadenza originaria del 30 giugno cade di domenica) scadrà il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2023 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Per i “soggetti ISA” è però prevista una proroga al 31 luglio.

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  • Guida al regime forfettario 2025

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    Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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