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Giovedì 11 maggio 2023

La Cassazione sulla tassazione liberalità indirette

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con sentenza n. 5802 del 24 febbraio 2023 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un  trasferimento, da parte di un soggetto nei confronti del fratello, di somme di denaro depositate su conti bancari esteri.

Dopo attenta analisi la Suprema Corte ha espresso il principio di diritto secondo il quale le liberalità indirette, attuate mediante un trasferimento di somme di denaro detenute su conti correnti esteri, sono soggette all’imposta di donazione con l’aliquota dell’8% anche se sussiste un rapporto di parentela tra le parti

Nel caso in esame, precisa infatti la Cassazione, non appare dubitabile la sussistenza dell'intenzione delle parti di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato tramite il trasferimento (con l’interposizione di società finanziarie ed istituti di credito) di una quota di patrimonio detenuto all’estero.


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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    Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.

    Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:

    - cessione di azienda;
    - donazione di azienda;
    - successione di azienda;
    - cessione di partecipazione societaria;
    - donazione di partecipazione societaria;
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    Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.

    Il documento è aggiornato gennaio 2025.

    a cura di: Dott. Giuseppe Rebecca
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    La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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