Con l'istanza di interpello del 30 aprile 2021 sono stati chiesti chiarimenti All'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di tassazione dei compensi mensili da corrispondere al consulente, previa emissione di fattura con Iva e se sia corretta l'applicazione, al momento del pagamento, della ritenuta d'acconto nella misura del 20% (articoli 23 e seguenti del DPR 600/73).
L'Agenzia Entrate ricorda che con la L. 14 gennaio 2013, n. 4, sono state disciplinate in materia organica le professioni non organizzate in ordini e collegi ovvero "senza albo", definite come le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. L'art. 1 della citata legge prevede che le nuove regole non riguardino gli esercenti di professioni le cui attività sono già disciplinate da specifiche normative.
In sostanza, la nuova normativa si propone di regolamentare l'attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.
Il comma 3 del citato articolo 1 prevede inoltre che "Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge".
Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo, in quanto "responsabile" di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia in funzione della gravità e della durata della violazione.
Relativamente alla modalità di esercizio della professione, il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 4 del 2013 dispone che "La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente".
Tale disposizione lascia, quindi, la libertà al professionista per il quale non è prevista l'iscrizione ad un albo professionale di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività.
Dunque, nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad applicare sull'imponibile della fattura la ritenuta d'acconto del 20%.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Plafond mobile IVA 2025 protocollo doganale
Foglio in Excel per la gestione del plafond mobile IVA.
Il foglio di lavoro è stato progettato sulla base dell'esempio del protocollo procedurale sul plafond iva ad uso dei verificatori doganali.
Il file è utilizzabile in “scrittura” fino ad 15 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato tale periodo.
Sarà disponibile a breve anche una versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
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