Giovedì 13 ottobre 2022

Nuovi codici tributo per la cessione dei crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Come noto, con specifici provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative in favore delle imprese, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere la queste sostenuto per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. 
Questi crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Con la Risoluzione n. 59/E dell'11 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito sei nuovi codici tributo per consentire ai cessionari dei suddetti crediti d'imposta, di utilizzarli in compensazione tramite modello F24.

Li elenchiamo di seguito:

  • “7727” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • “7728” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7729” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7730” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7731” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7732” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

Clicca qui per leggere la Risoluzione.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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