In tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte dei professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, con la sentenza n. 25530 del 27 gennaio 2021.
Nel caso oggetto della sentenza, il comportamento del ricorrente si era mantenuto costante anche nell'anno d'imposta successivo, replicando la condotta omissiva e quindi corroborando l'affermata presenza del fine di evasione, confermato anche dal mancato successivo adempimento delle obbligazioni fiscali.
L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi, ha chiarito la Corte di Cassazione, non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere. Tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
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