Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi/IRAP e all’IVA, devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Entro il 31 dicembre 2023 dovranno quindi essere notificati gli eventuali accertamenti riferiti al periodo d’imposta 2017, con dichiarazione presentata nel corso del 2018.
Quest’anno, poiché il 31 dicembre cade di domenica, la scadenza slitta a martedì 2 gennaio 2024.
Tuttavia, per le annualità ancora “aperte” all’entrata in vigore del DL 18/2020 che aveva disposto la sospensione causa COVID “dall’8 marzo al 31 maggio 2020″ dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, l’Agenzia Entrate rivendica ulteriori 85 giorni di tempo e quindi la scadenza slitterebbe dal 31 dicembre 2023 al 26 marzo 2024. Il tema è controverso e la giurisprudenza fin qui intervenuta sul tema ha quasi sempre censurato la tesi dell’Agenzia.
Ricordiamo che i termini sopra indicati si applicano in caso di dichiarazioni presentate. Nei casi di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine decadenziale è prolungato di due anni e corrisponde quindi al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Poiché i nuovi termini sono derivati dalla L. 208/2015, in caso di omessa dichiarazione:
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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