La Corte di Cassazione, Sez. 6 Civile, con l'Ordinanza n. 26906 del 13 settembre 2022 ha ribadito il principio secondo cui, in tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi.
L'esenzione prevista dall'art. 10 n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972, spiega la Corte di Cassazione, deve infatti essere interpretata in senso restrittivo, conformemente alla giurisprudenza unionale, con la conseguenza che tale esenzione deve intendersi riferita solo alle "prestazioni mediche", e quindi agli interventi diretti alla diagnosi, cura e guarigione delle malattie o dei problemi di salute, o alla prevenzione della loro insorgenza.
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In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
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