PayPal paga in 3 rate - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 10 febbraio 2020

Privacy e salute: ammonita la provincia per invio di email in chiaro

a cura di: Studio Valter Franco
PDF

In tema di privacy e salute è necessario inviare e mail personalizzate od utilizzado la funzione CCN (copia nascosta). In tema generalizzato di privacy, salute esclusa, è opportuno che talune informazioni (ad esempio l'indirizzo e mail del destinatario nell'invio di newsletter od informative) avvenga attraverso la funzione CNN.

Testo pubblicato sulla newsletter 7/2020 dek Garante:

Il Garante per la privacy richiama l'attenzione sulle regole di una corretta comunicazione attraverso la posta elettronica. Con un provvedimento ha dichiarato illecito l'invio da parte di un'articolazione della Provincia di Trento di una e-mail destinata, contemporaneamente e con gli indirizzi in chiaro, a sedici genitori di bambini non in regola con l'obbligo delle vaccinazioni.

In prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, l'e-mail della Provincia informava le famiglie dell'impossibilità di ammettere i minori alle scuole dell'infanzia, in assenza della regolarità vaccinale.

Il Garante ha precisato che le informazioni contenute nella comunicazione della Provincia sono qualificabili come dati relativi alla salute dei minori. Tali dati possono essere trattati solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico, rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in modo sicuro e solo se adeguati, pertinenti e limitati  rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

L'e-mail andava dunque inviata a ciascun genitore separatamente, in modo personalizzato, o utilizzando lo strumento della copia conoscenza nascosta (ccn), per rendere ogni indirizzo riservato.
Di conseguenza l'Autorità, oltre ad aver dichiarato illecito il trattamento, ha ammonito la Provincia a conformare l'invio di comunicazioni alle disposizioni e ai principi che tutelano i dati personali.

Nel caso specifico il Garante ha tenuto conto del fatto che l'illecito è stato un primo e isolato evento, dovuto alla disattenzione di una dipendente.

L'Autorità ha inoltre tenuto conto che la violazione gli è stata notificata dalla Provincia stessa, che, a seguito dell'accaduto, ha informato del fatto gli interessati, scusandosi e adottando atti e iniziative volte a sensibilizzare il personale al rispetto della disciplina dei dati personali.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Ricevuta per prestazione occasionale

    Con l’art. 1, comma 17, lett. c), del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito all’art. 25, del Dlgs n. 36/2021  il comma 3-bis che prevede la possibilità per le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale per i quali,  ovviamente, si applica la disciplina prevista dalla normativa vigente.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Dichiarazione indennità chilometriche

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatorialiLe prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Note spese indennità chilometriche

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali. 2. Le prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. 

    Pertanto, nel caso di trasferta del volontario fuori dal territorio comunale di residenza dello stesso, possono essergli riconosciuti: 
    1) RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI (cd. «a piè di lista») SENZA LIMITE. Ammesso il rimborso chilometrico, dietro specifica richiesta del volontario con dettaglio delle trasferte effettuate, km percorsi A/R e dell’automezzo utilizzato (tariffa ACI). 
    2) RIMBORSI SPESE NON DOCUMENTATI E AUTOCERTIFICATI, CON IL LIMITE DI 150 EURO MENSILI. Oltre all’autocertificazione del volontario è richiesta la delibera dell’organo di amministrazione dell’ente.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
Attenzione: la pubblicazione della notizia risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS