Con Comunicato Stampa dell'11 ottobre 2022 il CNDCEC ha espresso alcune perplessità in merito alla formazione del nuovo elenco dei professionisti delegati alle vendite nelle esecuzioni e chiede di apportare modifiche, in particolare sui nuovi criteri di formazione del nuovo elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e in tema di formazione specialistica, allo schema di decreto legislativo su processo civile, revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e esecuzione forzata.
In particolare il legislatore delegato, nel prevedere i nuovi criteri di formazione e tenuta dell'elenco, sembra aver trascurato le prerogative degli Ordini professionali, enti pubblici vigilati dal Ministero della giustizia e abilitati a certificare la regolarità delle posizioni dei propri iscritti e l’assenza anche di provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti.
Le perplessità, inoltre, scaturiscono anche dalla scelta effettuata dal legislatore delegato nello schema, dove l’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ma è formato da un comitato presieduto dal presidente stesso o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco.
Le funzioni di segretario, poi, devono essere esercitate dal cancelliere del tribunale. Coloro che aspirano a essere inclusi nell’elenco, vale a dire i professionisti, devono farne domanda al presidente del tribunale.
I Commercialisti non riscontrano effettive necessità di modificare il sistema di reclutamento dei professionisti, in considerazione della efficiente collaborazione finora prestata al presidente del tribunale da parte degli Ordini territoriali che, ogni triennio, raccolgono le disponibilità presso i propri iscritti e le inoltrano tempestivamente al presidente stesso.
Ulteriori perplessità vengono segnalate in merito:
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
Pacchetto di software per la determinazione dei crediti d’imposta relativi alle spese per “Ricerca e Sviluppo”, “Innovazione Tecnologica” e “Design e Innovazione Estetica” sostenute nell’anno 2024.
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