L'art. 4 del Dl n. 145/2023 (c.d. “decreto Anticipi”), collegato alla legge di Bilancio 2024, ha introdotto, per il solo periodo d’imposta 2023, due importanti novità:
Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.
Nella Circolare n. 31/E del 9 novembre l'Agenzia Entrate fornisce alcuni chiarimenti relativi, in particolare, ai soggetti destinatari della misura e alle condizioni che consentono il differimento.
L’Agenzia precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.
Rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Beneficiano, infine, del differimento anche:
Sono, invece, esclusi dal rinvio sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali, oltre che le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro.
L'Agenzia Entrate precisa infine che, con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, non possono fruire del rinvio del versamento i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
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