Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il Regolamento che disciplina la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte del MEF, in caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del DL 27 gennaio 2010, n. 39.
L'art. 3, in particolare, prevede che il MEF, nell'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provveda ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.
Se le violazioni ascrivibili al revisore legale o alla società di revisione legale risultano da precedenti atti adottati nell'esercizio dei compiti di vigilanza, quale un verbale ispettivo o le risultanze di un controllo della qualità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo, tali atti devono essere allegati al verbale di accertamento, salvo che non se ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del MEF. Dalla data di redazione del verbale di accertamento, che viene comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini per la contestazione degli addebiti, ossia 180 giorni dall'accertamento, o 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.
La lettera di contestazione degli addebiti dovrà contenere il riferimento all'attività di vigilanza svolta e alla documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
Guida alla compilazione comunicazione integrativa Credito 'Zes unica Mezzogiorno'
Tutto pronto per la comunicazione integrativa legata al credito d’imposta Zes unica nel Mezzogiorno. L’istanza va inviata dal 18 novembre al 2 dicembre.
Una piccola guida commentata al modello di comunicazione integrativa dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella Zes unica.
L’aggiornamento, con provvedimento del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, si è reso necessario per permettere alle imprese di inserire anche gli investimenti aggiuntivi effettuati rispetto a quanto riportato nella comunicazione di prenotazione dei fondi.
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