L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/Em del 20 marzo, in risposta ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria, per fornire ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).
Tra le indicazioni relative all'ambito applicativo delle norme agevolative la Circolare chiarisce che rientrano nel perimetro del “ravvedimento operoso speciale” le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.
L'Agenzia Entrate ricorda che, come riportato nella circolare n. 2/E del 2023, non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972. Per beneficiare della regolarizzazione, inoltre, è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
Pertanto, le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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