Con Risoluzione n. 40 del 23 luglio l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito all'applicabilità del "regime speciale per lavoratori impatriati" alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e a titolo di importo transattivo.
Secondo la normativa, ricorda l'Agenzia, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli ai quali l'imposta si applica separatamente, come le suddette indennità.
Dunque, il dipendente che ritenga più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal "regime speciale per lavoratori impatriati", dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza e previa verifica dei presupposti, a riliquidare l'imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.
Con particolare riferimento alla vicenda dell'interpello, le somme erogate ai dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché separata le somme ricevute a titolo di “incentivo all'esodo” e di “importo transattivo” in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette, in generale, al regime della tassazione separata fino all'importo di 1 milione di euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo.
Pertanto, fino al suddetto importo, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
LE DISPENSE DI ATENEOWEB: modello dichiarazione Persone Fisiche 2024
Con il Provvedimento del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68687, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2024, relativo ai redditi 2024.
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024 (periodo d’imposta 2023), ed illustrate in questa dispensa, sono le seguenti:
Lettere del professionista alla clientela: la Certificazione Unica 2024
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2024 è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2024 (CU 2024) relativa all'anno 2023.
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 16 marzo, mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro la medesima data (il 16 cade di sabato, per cui la scadenza slitta al 18 marzo 2024).
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
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