Con la Risoluzione n. 73/E del 19 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Si tratta, in particolare, dei seguenti codici:
che si vanno ad aggiungere a quelli istituiti con la precedente Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio per il versamento delle imposte di registro e di bollo in relazione alla registrazione degli atti privati a partire dal 2 marzo 2020.
Con la stessa Risoluzione n. 73/E l'Agenzia ha anche ridenominato alcuni codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti privati
"A140" ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta ipotecaria - somme liquidate dall'ufficio";
"A141" ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta catastale - somme liquidate dall'ufficio";
"A149" ridenominato "ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall'ufficio".
Le spese di notifica relative ai suddetti avvisi, precisa ancora lAgenzia, sono da versare con il vigente codice tributo "9400" - "spese di notifica per atti impositivi".
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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