L'Agenzia delle Entrate torna sui requisiti di accesso al Contributo a fondo perduto Covid-19 previsto dall'art. 25 del Dl n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") e concesso a sostegno di imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nella Risposta n. 478 del 16 ottobre, in particolare, fonrisce chiarimenti sulla determinazione dei requisiti di accesso al suddetto contributo in ipotesi di più attività svolte.
L'Agenzia si rivolge ad una società costituita nel 1994 ed attiva nel fitto e gestione di immobili di proprietà che ha avviato, a novembre 2019, una nuova attività secondaria di gestione di una casa vacanze (colpita duramente dalla crisi conseguente alla pandemia da Covid-19) e che chiede se può beneficiare del contributo nella misura minima prevista, anche se l'attività avviata nel novembre 2019 è svolta come attività secondaria.
Per rispondere l'Agenzia Entrate richiama la propria Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 nella quale ha chiarito che "un'impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà - la cui data di inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018 - che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del decreto rilancio". Dunque, nel caso di doppia attività svolta, nei requisiti per l'accesso al contributo a fondo perduto, si dovranno considerare tutti i risultati conseguiti.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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