Con la Circolare n. 6 dell’8 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate illustra le modalità per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate, successive alla prima o allo sconto in fattura.
In particolare, l'Agenzia risponde in merito a quali soluzioni adottare nei casi in cui:
Per i suddetti casi il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando l'apposito modello, da compilare secondo le relative istruzioni, e da inviare all'indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Il modello deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente. Nel caso di firma autografa, deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.
Da ricordare che la richiesta può riferirsi unicamente a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.
Inoltre:
All’esito positivo dell’operazione i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
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