Con la Risposta ad interpello n. 292 dell'11 aprile l'Agenzia delle Entrate si e espressa in merito alla corretta aliquota Iva da applicare alla realizzazione di un sottopasso pedonale posto a servizio di impianti sciistici.
L'Agenzia ricorda inizialmente che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata nella misura del 10%, le opere devono risultare realizzate in funzione di un centro abitato o comunque poste al servizio di un tessuto urbano.
Dunque, dato che la realizzazione del sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici, benché configuri un intervento "ex novo", è finalizzata a garantire un collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici, con accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento stradale, l'intervento non è riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota Iva ridotta.
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