Mercoledì 28 febbraio 2024

Tassa sugli extraprofitti delle banche: istruzioni per il versamento e codici tributo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Circolare n. 4/E del 23 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'imposta straordinaria a carico delle banche, calcolata sull’incremento del margine d’interesse, introdotta dall'articolo 26 del Dl n. 104/2023 (c.d. Decreto "Asset"), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2023.

Nel documento vengono fornite le istruzioni operative agli Uffici in merito:

  • all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria;
  • alla determinazione della base imponibile;
  • alla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta straordinaria;
  • alle modalità e ai termini per il versamento dell’imposta;
  • alle regole per la costituzione della riserva non distribuibile;
  • alle modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta per le ?imprese che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.

Con precedente Risoluzione n. 7 del 24 gennaio l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta straordinaria, che sono:

  • “2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104"
  • “1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104"
  • “8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.ita
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    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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