Con l’interpello n. 171 del 26 gennaio 2023 l’Agenzia Entrate chiarisce quale debba essere il corretto trattamento fiscale da riservare ai redditi prodotti da dipendenti frontalieri con la Svizzera, a seguito della cessazione dell’efficacia dell’Accordo Covid.
Si ricorda che sono considerati “lavoratori frontalieri” esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa.
Pertanto, secondo la prassi dell’Agenzia Entrate, al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, il lavoratore si deve recare “quotidianamente” in Svizzera per svolgere la propria attività. Pertanto, una volta cessata l’efficacia delle disposizioni dettate, in via eccezionale e provvisoria, unicamente dall’emergenza Covid, contenute nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile quanto stabilito nell’art. 15, par. 4, della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni e nell’art. 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 a un frontaliero che svolgerà sino al 25% delle giornate lavorative di un anno solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia.
Il reddito che sarà percepito dal contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente, svolta per i tre quarti dei giorni lavorativi di un anno solare in Svizzera
e per un quarto nel nostro Paese, rientrerà nell’ambito applicativo dell’art. 15, par.1, della citata Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente il medesimo Trattato internazionale? ipotesi in cui tale reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
Pertanto la porzione di reddito che sarà maturata durante i giorni in cui il Contribuente presterà la propria attività lavorativa in Svizzera (pari al 75% del totale dei giorni lavorati nell’anno solare) dovrà essere assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del contribuente) e in Svizzera (Stato della fonte del reddito) e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 24, par. 2, della vigente Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni. La quota parte di reddito, percepito a fronte dell’attività lavorativa svolta in Italia, dovrà, invece, essere assoggettata ad imposizione esclusiva nel nostro Paese (in quanto, in tale ipotesi, Stato di residenza e Stato della fonte coincidono cfr. art. 15, par. 1, della Convenzione Italia-Svizzera).
In ogni caso, l’intero reddito di lavoro dipendente dovrà essere riportato nelle relative dichiarazioni dei redditi nel nostro Paese.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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